spettanti, è rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, per l'insanabile contrasto sorto tra la posizione che ne sancisce la legittimità
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un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.
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La materia dei fallimenti, già disciplinata dal r.d. 267/1942, è stata, di recente, rimessa a nuovo dal d. lgs. n. 5/2006 che ha abolito, tra l'altro
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ad istanza del creditore, poiché la ricostruzione dello stato passivo è rimessa all'iniziativa del commissario liquidatore.
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