semplicità delle operazioni residue, ma non quando si assenti per svolgere una diversa prestazione, anche improrogabile, ove non sia ancora possibile un
diritto
posta in essere, lasciando quindi spazio all'integrale applicazione degli artt. 172 e 173 del T.U.I.R. anche in riferimento alle perdite residue del
diritto
provvedimento, in particolare, con il secondo dei due decreti, nel quale potrebbero confluire le residue disposizioni contenute nell'altro decreto
diritto