che lo configuri come rimedio di tipo rescindente. Si sofferma, inoltre, sulla legge n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella), criticandone la radicalità
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del 17 giugno 2004, criticandone gli assunti in materia di sanabilità del vizio ex art. 164, comma 5, c.p.c. Ad opinione del Tribunale tale norma non
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