costituisce un ulteriore requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione, chiarendo quale sia la sua funzione e secondo quale correlazione si
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capacità distintiva tanto del marchio denominativo, quanto del marchio di forma, chiarendo la nullità, quando si identifica con la mera forma del
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di persone e società di capitali). Su tale particolare aspetto si pronuncia per la prima volta l'Amministrazione finanziaria, chiarendo che a tal fine
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