Matrimonio canonico trascritto e primato della legge nazionale sul regime del vincolo
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canonico trascritto ed effetti civili ad esso attribuiti dalla legislazione patrizia, riconoscendo che l'ordinamento giuridico italiano è ispirato in
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degli atti del processo canonico; la delibabilità della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale pronunciata a norma del can. 1095, n. 2 c.i.c
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civili del proprio matrimonio canonico richiesta dall'altro. La Corte, richiamando i principi ed insegnamenti consolidati, respinge la domanda riaffermando
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tenuto conto della specificità dell'ordinamento canonico, ha escluso la violazione del principio del contraddittorio, addotta perché alla parte non
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