rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in
Aderendo all'opinione per cui il rapporto di rivalsa (fiscale e previdenziale) avrebbe la stessa natura della obbligazione principale (i.e
L'osservatorio dà notizia dei provvedimenti del periodo giugno-agosto 2005 in materia previdenziale. In particolare vengono analizzati, dal punto di
Anche l'opposizione a ordinanza ingiunzione rende illegittima la successiva iscrizione a ruolo del credito previdenziale
La procedura di opposizione al ruolo esattoriale in materia di contribuzione previdenziale presenta alcuni profili di criticità sottoposti al vaglio
illeciti amministrativi in materia previdenziale, va collocato l'art. 35, comma 4, l. n. 689/1981, che prevede la competenza della sezione lavoro e
, cinodromi, sale da corsa e agenzie ippiche" può forse indicare una valida traccia al legislatore contemporaneo per il trattamento previdenziale dei
4. – A questa disciplina a regime dell’indebito previdenziale, così evolutasi nel tempo, si è poi sovrapposta una disciplina eccezionale e
ed un rapido riordino del settore previdenziale.
3. – Il regime dell’indebito previdenziale, derogatorio dell’art. 2033 del codice civile, ha subito nel tempo una complessa evoluzione. Peraltro, per
dell’indebito previdenziale; onde, al legislatore che si sia allontanato dal principio civilistico della totale ripetibilità dell’indebito oggettivo
In particolare l’Avvocatura ha sottolineato che il legislatore, nel regolamentare l’indebito previdenziale in modo difforme rispetto all’art. 2033
previdenziale ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore o pendenti a tale data.
non possono, per definizione, concorrere all’integrazione della prestazione previdenziale adeguata, sicché la loro ripetizione non può di per sé
La legge del 1991, oggetto di quella sentenza, nel rendere più rigorosa per il percettore la disciplina a regime dell’indebito previdenziale, volendo
dell’art. 3 Cost.) tra i casi in cui, prima dell’entrata in vigore delle norme impugnate, l’ente previdenziale abbia agito per il recupero di indebiti
Il rimettente ricorda che la ripetibilità cessa là dove l’ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell’integrazione al minimo pur avendo la
disciplina, transitoria e speciale, non si applica per il futuro (e perciò non innova il regime dell’indebito previdenziale posto, da ultimo, dall’art. 13
. 3 Cost.) tra i pensionati nei confronti dei quali l’ente previdenziale abbia agito per il recupero dell’indebito prima dell’entrata in vigore della