dell'operato dell'organo esecutivo. Per altro verso, la configurabilità, nel sistema tuttora in vigore, di prerogative latu sensu gestorie pur a
posizione laddove questa sia vulnerata da un comportamento del professionista non improntato al rispetto delle prerogative fissate dalla dir. 85/577/CEE.
senso che il c.d. favor religionis non giustifica privilegi e prerogative favorabilia deve essere interpretato in modo che si leda sempre meno la par
alcune questioni generali: la nozione di potere ispettivo e la sua riconducibilità alle prerogative di puissance publique; il regime giuridico dei relativi
sindacali e dopo la nozione di antisindacalità nella violazione da parte del datore di lavoro delle prerogative sindacali previste dalla contrattazione