La Cassazione ribadisce che il principio che un titolo di credito (art. 1988 c.c.) che abbia perduto efficacia cartolare può essere fatto valere come
mutualità prevalente, pur non avendo perduto i requisiti oggettivi di prevalenza della mutualità, elimini le clausole previste dall'art. 2514 c.c.? Benché
Il giudice amministrativo e il risarcimento "del tempo perduto"
Prime esperienze giurisprudenziali sulle nuove regole sull'azione amministrativa: alla ricerca dell'assetto perduto
Versamenti a fondo perduto a favore di società partecipate e scomparsa della disposizione sul "sottozero"