9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal
servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione; a.3) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le
quantificazione; danni patrimoniali, biologici ed esistenziali subiti da giudici onorari; termine per proporre ricorso in materia di accesso agli atti; recupero
negli appositi elenchi (art. 2); modifica della disciplina della liquidazione delle spese e degli onorari (art. 3); chiarimenti in tema di sostituti