liquidatori di un fallimento, di un concordato preventivo, o di una liquidazione coatta amministrativa o di un'amministrazione straordinaria; l) quando
divieto di effettuare riparti parziali, fatto dall'art. 2280, comma 1, c.c. ai liquidatori, disposizione questa che si ritiene di portata generale; si
liquidazione negli altri diversi illeciti pone problemi di uniformità di sistemi liquidatori e allontana dal progetto di unificazione, concettuale e