antecedentemente al 1 gennaio 2006, potranno utilizzare le rilevazioni già effettuate ai fini della normativa antiriciclaggio (limitandosi, pertanto, alla
". Diversamente, la giurisprudenza pare meno attenta a tale esigenza, limitandosi a richiedere la sussistenza di un (pur labile) nesso materiale tra condotta
pena. Invero, la sentenza non afferma affatto quanto evidenziato, limitandosi a rilevare alcune contraddizioni offerte, e solo in ordine al punto in
dispensato dalla reintegrazione, limitandosi in tal modo nella maggior parte dei casi la sanzione a un indennizzo pecuniario.
generale di motivo giustificato, limitandosi ad affermare che in essa può rientrare il caso in cui l'assenza sia stata determinata dal fatto che