, allo svolgimento di un'attività di carattere commerciale. In relazione al secondo interrogativo, la Corte si limita ad affermare che la fondazione
che si pone l'interrogativo se esso possa identificarsi con l'insolvenza reversibile, come si era affermato in passato per la temporanea difficoltà
dell'atto sottoposto al giudizio di omologazione, una volta che questo si sia concluso. Il profilo più delicato, evocato da questo interrogativo ed
, vagamente destabilizzante, lascia aperto un interrogativo spinoso: l'art. 1384 c.c. è realmente divenuto l'archetipo di quel nuovo trend (fino ad oggi