Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed
9. Il Ministro delle politiche comunitarie informa la Commissione, tenendo conto dei commi 2 e 3, di tutti i fatti rilevanti e in particolare di ogni
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie, informa la Commissione di ogni difficoltà di ordine generale
in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
4. Il soggetto aggiudicatore informa il Ministero e il Presidente della regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente, ai