12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per
inadempimento da parte di altro socio, alla disciplina speciale dell'esclusione, per il tramite della società, ovvero, utilizzando individualmente, la
coincide con il danno che ciascuno dei creditori può avere individualmente risentito, bensì ha una sua dimensione necessariamente concorsuale, perché
, presuntivo ed indiretto, di una grandezza reddituale solo individualmente tassabile (o, meglio, tassata), indipendentemente dalla destinazione o dalle forme
essere prestato individualmente da ciascun creditore con prelazione, dato che implica un trattamento deteriore rispetto a quello che gli spetterebbe