elettronici conformemente all'articolo 77, commi 5 e 6.
includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici l'utilizzo degli strumenti elettronici quale mezzo esclusivo di comunicazione.
procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento
o in parte con strumenti elettronici, conservano le informazioni relative ad ogni appalto, idonee a rendere note le motivazioni delle determinazioni
relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori
sistemi elettronici dei documenti emessi e ricevuti. Pertanto, i contribuenti possono avvalersi di tale opportunità solo se sono in grado di adempiere
L'utilizzo di mezzi elettronici di manifestazione del voto viene indicato, da più parti, come uno strumento per porre rimedio ad alcune delle