1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione: a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come
affidatarie designate ovvero dall'offerente, dimostrando di avere eseguito, con le modalità dell'articolo 189, comma 3, opere ricadenti in una delle seguenti
all'opera da realizzare; c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente