8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si
quanto compatibili, per le aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle
l'utilizzazione edificatoria, anche previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi alla rivalutazione. Si dovrà
riguardo all'ordinanza con cui la p.a. ingiunge la demolizione di un'opera abusiva, giunge al nuovo disposto dell'art. 21 octies, che recepisce la