compatibilità dell'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c. con lo stato incapacità naturale del danneggiato/co-danneggiante.
danno da incidente tra un danneggiante incolpevole e una vittima innocente sulla base del contributo causale relativo alle parti nella produzione del
assicurazione (vantando l'assicurazione del danneggiato il diritto di rivalersi su quella del danneggiante), sulla ripetibilità delle spese di lite ed infine
è assai rigoroso nei confronti del danneggiante, ma è forse influenzato dalle circostanze del caso concreto.