parte del giudice di primo grado, dell'art. 112 c.p.c., per avere pronunciato oltre i limiti della domanda attrice.
pronunciata la risoluzione, nel secondo caso la nullità, mentre nella terza e quarta pronuncia le domande di parte attrice vengono respinte. Anche se
provocando la caduta dell'attrice e i conseguenti danni. Si esclude il risarcimento dei danni non patrimoniali trattandosi di responsabilità oggettiva
specie, a parere del giudice, gli elementi che, secondo la parte attrice erano da considerare plagiati, attenevano essenzialmente alle caratteristiche