3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti: a) I: sino a 350 milioni di euro; b) II: sino a 700 milioni di euro; c) III: oltre 700 milioni
modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle
2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), da ultimo modificata dall'art. 1, comma 9, d.l. n. 35/005, convertito con la l. n. 80/2005.
per oggetto atti di rango legislativo (art. 3 comma 57 L. n. 350/2003 e art. 2 comma 3 D.L. n. 66/2004 conv., con modif., nella L. n. 126/2004
dicembre 2003, n. 350. Dopo un breve esame delle fattispecie incriminatrici citate, l'analisi si soffermerà sulle nozioni di origine e provenienza
modificazioni dalla l. 326/2003 e modificato dall'art. 4 comma 124 l. 350/2003, recante la disciplina quadro del settore della garanzia collettiva dei