rispetto formale delle cautele sancite dall'art. 2280 c.c. a tutela dei creditori sociali, giudicate dalla Suprema Corte tassative e non sostituibili. Tali
divieto di effettuare riparti parziali, fatto dall'art. 2280, comma 1, c.c. ai liquidatori, disposizione questa che si ritiene di portata generale; si