Art. 217.
6. Il presente capo non si applica: 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi; 2) ai concorsi
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217