danni dalla banca, o totale, o, quanto meno, giusta l'art. 1227, primo comma, codice civile, parziale.
L'art. 1227 c.c. e l'incapacità naturale del danneggiato
compatibilità dell'istituto previsto e disciplinato dall'art. 1227, comma 1, c.c. con lo stato incapacità naturale del danneggiato/co-danneggiante.
incompatibilità tra l'art. 2043 e l'art. 1227 c.c. nell'ipotesi di insidia stradale.
danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., così escludendo l'addebito in via esclusiva della responsabilità al privato che sia incorso in un comportamento