Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori (art. 23, legge n. 109/1994)
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5. La procedura ristretta semplificata é ammessa per i lavori di importo inferiore a 1.500.000 euro.
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disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.
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9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi
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, anche in relazione alle professionalità utilizzate; d) forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla
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in tema di sentenza in forma semplificata.
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