14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell'informazione trasmessa, in cui é citata la data della pubblicazione: tale
diritto
5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.
diritto
Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici. (art. 64, direttiva 2004/18)
diritto
8. Il presente articolo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.
diritto
1. Il presente codice entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
diritto
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione (art. 70, direttiva 2004/18)
diritto
pubblicazione di avvisi e bandi su detta Gazzetta. Nel frattempo la pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le vigenti
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6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
diritto
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
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civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio é dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali
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2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
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sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì
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pubblicazione.
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sua pubblicazione.
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negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.
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in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente
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9. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e ai sensi
diritto
giorni dopo la sua pubblicazione.
diritto
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 30, direttiva 2004/18; art. 24, legge n. 109/1994; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art
diritto
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di
diritto
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche comunitarie informa immediatamente la Commissione della pubblicazione ed
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1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle
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Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici (art. 58, direttiva 2004/18; art. 20, legge n. 109
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bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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comunicazione al Ministero, ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 175, comma 1.
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negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
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5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 é obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si avvalgono della facoltà di ridurre i
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bandi concernenti concorsi di progettazione non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo.
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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 31, direttiva 2004/18; art. 9, d.lgs. n. 358/1992; art. 6, co. 2, legge n
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3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione
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Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11
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che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
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3. Le forme di pubblicità per i contratti sotto soglia, previste dal presente codice, sono sostituite dalla pubblicazione sui siti informatici di cui
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72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla
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4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XVI e destinate alla pubblicazione sono pubblicate in conformità con l'allegato X. A tale riguardo
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momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso sia stato inviato alla pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima
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e 72, e inoltre le seguenti regole: a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
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1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nelle procedure negoziate con e senza pubblicazione di un bando di gara, le stazioni
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dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.
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che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
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formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso di
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11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i
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dell'avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
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secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato X, punto 3, una comunicazione in cui é annunciata la pubblicazione di un avviso
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centottanta giorni dopo la sua pubblicazione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 196 fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto
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aggiudicatori, di cui, rispettivamente, agli allegati III e VI, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei decreti medesimi.
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disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e
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conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi
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alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del
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) dei due decreti correttivi e integrativi di recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (decreti nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006).
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