4. Alle finalità di cui al presente articolo le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze.
diritto
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli
diritto
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto del presente codice nel rispetto
diritto
9. Alle finalità di cui all'articolo 95 e dei commi che precedono del presente articolo le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
diritto
2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà
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dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
diritto
Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
diritto
ed esperti del settore, nonché dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per
diritto
decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi
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alle normative vigenti e alle eventuali leggi regionali allo scopo emanate. Rimangono salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano
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, fermo restando l'obbligo di redazione in lingua italiana e il rispetto delle norme sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano; c) in caso di
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civile nazionale come disciplinato da alcune disposizioni di una legge della Provincia di Bolzano; C. Cost. 25 novembre 2005, n. 424 in tema di
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giudice di pace; C. Cost. 16 febbraio 2006, n. 59 in tema di divieto di fumo nei locali chiusi prevista da una legge della Provincia di Bolzano; C. Cost
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