Non sono condivisibili le motivazioni addotte dalla Corte di cassazione per giustificare l'affermata illegittimità del riconoscimento forfetario di
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Negli ultimi anni si è affermata in sede legislativa, giurisprudenziale e dottrinale una sorta di tacita conventio ad excludendum nei confronti del
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processo (nella specie un divorzio). In particolare, con la sentenza in esame, viene affermata la risarcibilità del danno esistenziale quale voce del
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'"autolegittimazione" della professione medica affermata sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza di legittimità fanno da sfondo, nel commento che segue, ad alcune
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separazione (2° comma dell'art. 151 c.c.), ed alla conseguente esclusione dell'assegno di mantenimento (1° comma art. 156 c.c.). Viene infine affermata
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ritenuto che il periculum sarebbe "in sé" nel licenziamento senza necessità di specifica prova, s'é affermata giustamente la competenza del giudice
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