, collocato al ventesimo posto dell'ordine dei privilegi (artt. 2752 e 2778 del codice civile). Oltre a questa, risolta in tal senso dalla giurisprudenza
diritto
La disposizione dell'art. 2752, comma 4, c.c., limitando il privilegio ai crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province
diritto
in cui sarebbe spettato all'Agenzia delle Entrate con il privilegio previsto dall'art. 2752 codice civile.
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