Art. 153.
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proposta per opere per le quali non sia stato pubblicato l'avviso nei termini di cui all'articolo 153.
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, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo.
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cauzione di cui all'articolo 75, comma 1, e da un'ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo, da versare, su
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cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
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parte di promotori ai sensi dell'articolo 153, precisando, per ciascuna infrastruttura, il termine non inferiore a quattro mesi entro il quale i
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dell'importo di cui all'articolo 153, comma 1, quinto periodo. Il pagamento é effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla
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, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di
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che dovrà essere effettuata caso per caso, dopo l'entrata in vigore del d.lg. n. 153/1999 le fondazioni bancarie non possono ritenersi di per sé
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L'art. 20 del d.l. 14 gennaio 1994, n. 26 (convertito con modificazioni in legge 1 marzo 1994, n. 153) prevede una speciale ipotesi di prelazione
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. 12, d.lg. n. 153/1999, sia compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato anche quando la fondazione eserciti un'impresa
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procedura di amministrazione straordinaria; C. Cost. 14 aprile 2006, n. 153 in tema di individuazione delle figure professionali da parte della legge
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