di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di
anche alla "rivendita" di traffico telefonico. Pertanto, mentre nel primo caso gli obblighi d'imposta faranno capo esclusivamente al titolare della
telecomunicazioni, fondato sull'assolvimento dell'imposta da parte del solo operatore telefonico (titolare dell'autorizzazione o della concessione), implica
la fase del sollecito telefonico svolta in outsourcing, quale attività si supporto all'ente nella definizione della procedura di riscossione.