sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati; b) l'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti; c) esami
alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche
2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani
enunciazione sistemica del Tractatus pacioliano allo sviluppo selle teorie personalistiche dei conti, alle magistrali costruzioni scientifiche di
in maniera rapida, economica, con modesto impegno di competenze tecnico-scientifiche e con il vantaggio di escludere i campioni negativi dagli
Sistema Sanitario Nazionale (SSN), in quanto non sono disponibili sufficienti evidenze scientifiche riguardo alla loro efficacia. Su queste basi