4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di
4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
, come prescrive, invece, la legge.
, l'art. 150 TUF prescrive anch'esso un obbligo di comunicazione degli interessi laterali all'organo di controllo, ma non sussiste un rapporto di
delle somme versate si prescrive in dieci anni a decorrere, quando l'operazione giudiziale si inserisce in un rapporto di conto corrente bancario, per