riconosceva la possibilità di rateizzazione della plusvalenza imponibile emergente dalla cessione di una partecipazione con le caratteristiche di cui all'art
dal procedere alla quantificazione della plusvalenza fiscalmente rilevante, lasciando poi alla consolidante il compito di provvedere alla rettifica
di un valore finale, individuabile con certezza e necessario ai fini dell'esistenza della plusvalenza tassabile, con conseguente impossibilità di
periodo minimo di possesso della partecipazione, la limitazione dell'esenzione al 95 per cento della plusvalenza e l'introduzione dell'ulteriore
distinzione tra oneri accessori di diretta imputazione, che rilevano in sede di determinazione della plusvalenza esente, e gli altri costi
È legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria, nel rettificare l'ammontare della plusvalenza patrimoniale