certe condizioni, esenti da imposizione e, in contropartita, verrà sancita l'irrilevanza di eventuali minusvalenze realizzate e delle svalutazioni delle
derivanti dalla cessione di una partecipazione sono ancora assoggettate ad imposizione, mentre le minusvalenze realizzate, talvolta, sono ancora
derivanti dalla cessione di una partecipazione sono ancora assoggettate ad imposizione, mentre le minusvalenze realizzate, talvolta, sono ancora
dividendi detassati e la deduzione di minusvalenze da realizzo, già contenuta nel decreto correttivo IRES, è stata trasfusa nel disegno di legge "sulla
, l'irrilevanza delle minusvalenze da valutazione di tutte le partecipazioni. Conseguentemente, i versamenti suddetti vanno capitalizzati all'incremento del
minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 del T.U.I.R. sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di