alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito.
intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
l'obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese
intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni
rendicontazione dei risultati e delle attività intraprese rappresenta uno strumento fondamentale di comunicazione istituzionale che consente di dar conto al