intrapresa.
) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte
poco congruente con la strada intrapresa, seppure con molte ambiguità, a partire dall'art. 21 della l. n. 59 del 1997 e ribadita a livello