privata incolumità.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui
commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità pubblica
configurando le ipotesi delittuose, previste sia a tutela della libertà morale, sia a tutela della incolumità personale, salvo verificare, sotto il profilo