5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso
eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all'incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui
credito che ne curi l'incasso e la ripartizione in favore dei creditori, secondo le modalità previste per la ripartizione dell'attivo, oppure riservando
La revoca tacita per giusta causa e l'estinzione del mandato (all'incasso) "in rem propriam" (nell'ipotesi di fallimento del mandante)