4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la
impugnabile, non solo ai fini dell'imposta di registro, ma anche dell'imposizione dei redditi e dell'ICI. Da ciò deriva che, pur in mancanza di
che inducono ad identificare il destinatario della notificazione della sentenza impugnabile, ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 51
sia da ritenere censurabile autonomamente, ovvero assieme all'atto impugnabile successivo con il quale l'Amministrazione finanziaria aziona il proprio