comma 2: a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; b) modificare, qualora
giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a
, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il
modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo
che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
che avevano giustificato l'applicazione dell'IVA portassero ad un'ultima operazione tassabile costituita dal consumo finale. Se il consumo finale non
dichiarazione per la definizione, è giustificato da un'esigenza di garanzia: quella di evitare che il contribuente, non avendo avuto notizia della causa