9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine
2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la
pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo
7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
indicativo dei quali è riportato nell'allegato I; b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli
, nonché l'informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza.
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi
) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l'azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia
) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico
requisiti morali dei distributori e dei gestori e contenimento della diffusione attraverso il contingentamento. Sembra tutto molto semplice. Invece
principali tratti della disciplina di settore: da un lato, la salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dei distributori e dei riparatori nei confronti