e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte
discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi
pregiudizievoli discendenti dall'attuazione delle politiche di gruppo. Detti vantaggi possono consistere non solo - come afferma la Cassazione - in benefici