Certificati qualificati
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto
avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può
della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un
per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e
Bollettino ufficiale dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari
1. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione
5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i
1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi
1. Il Bollettino ufficiale delle domande e dei certificati complementari per i medicinali e per i prodotti fitosanitari, da pubblicarsi con cadenza
l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza
ridurre i certificati e le firme da autenticare, ma anche quello di avvicinare il cittadino alla p.a. sulla base di un rapporto paritetico e di
societarie, una particolare forma di conciliazione volontaria, amministrata da organismi permanenti ("certificati" e "vigilati" dal Ministro di giustizia
I certificati verdi: trattamento contabile e rappresentazione in bilancio
I certificati verdi sono strumenti ideati dal legislatore con lo scopo di adottare un sistema per il sostegno delle fonti rinnovabili e per