depositato per l'omologazione nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.
cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro
dunque con riguardo alle attestazioni contenute nel certificato della cancelleria del tribunale circa la persona fisica investita della qualità di
prima dell'udienza imposta allo stesso ricorrente dall'art. 98 terzo comma legge fallimentare, precisandosi che l'opponente deve depositare in cancelleria