di giurisdizione nazionale ex art. 234 CE, si è rivelata alquanto casistica, difettando di elementi chiari e precisi. Per di più, la frequente
l'illegittimità costituzionale della norma. Questo orientamento, anche se corretto, sembra alquanto restrittivo di fronte ai poteri degli enti locali
alquanto contrastanti alle quali ha fatto da contrappeso una nutrita serie di decisioni da parte della giurisprudenza. Di recente il Consiglio di Stato
nell'area del tutto residuale del licenziamento ad nutum, dall'altro essi godono di una tutela alquanto energica, quantomeno dal punto di vista economico sul
resa alquanto incerta nei contorni (e dunque più difficilmente utilizzabile) dall'oscurità del quadro giuridico, né dai guadagni di efficienza
dovesse essere priva di fondamento nessuna contraddizione dovrebbe sorgere per il futuro, mentre se la stessa legge non è stata alquanto chiara
un indennizzo "pronto ed adeguato". Criticabile, invece, è l'esame alquanto superficiale svolto dalla Commissione in riferimento alla natura giuridica