La disposizione di cui all'art. 2393, comma 3, c.c., secondo cui l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata
peculiare di differenziazione dalle iniziative di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. - deve tuttavia ritenersi sufficiente un comportamento
l'introduzione dell'azione sociale di responsabilità ad istanza della minoranza (art. 2393 bis c.c.) verranno a rendere maggiormente responsabilizzati gli
particolare, sulla natura dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. e di quella degli amministratori verso i creditori sociali, di cui