6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del
Art. 178.
parti l'avviso di cui all'articolo 178, comma 1, e applica le altre norme sulla procedura di opposizione di cui agli articoli 178 e seguenti.
passata in giudicato; b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1; c) l'opposizione è ritirata; d) la domanda, oggetto di
dell'articolo 178, comma 1; b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registrazione di tale marchio; c) se l'opposizione è
accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1: a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata
di ottemperanza ad ingiunzione di pagamento; Cons. Stato sez. V 28 gennaio 2005, n. 178 in tema di consiglio di amministrazione di Ipab.