Art. 177.
opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva; e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.
1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di
interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale"; d.lg. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione".