1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è
vittima ex art. 1227 c.c. Tale analisi lo conduce a contrapporre due visioni generali della RC: una classica ed una gotica. La prima è statica ma non
difficilmente compatibile con il disposto dell'art. 1227 c.c. E' dunque auspicabile un nuovo orientamento giurisprudenziale che, diversamente dalla decisione