di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di
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anche alla "rivendita" di traffico telefonico. Pertanto, mentre nel primo caso gli obblighi d'imposta faranno capo esclusivamente al titolare della
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telecomunicazioni, fondato sull'assolvimento dell'imposta da parte del solo operatore telefonico (titolare dell'autorizzazione o della concessione), implica
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la fase del sollecito telefonico svolta in outsourcing, quale attività si supporto all'ente nella definizione della procedura di riscossione.
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